Una ritenuta d’acconto subita erroneamente da un professionista forfettario dove va indicata in Dichiarazione?

In linea generale i soggetti che applicano il regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ivi comprese le addizionali regionali e provinciali, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto. Inoltre, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

Come chiarito nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (cfr. paragrafo 4.2) i contribuenti che aderiscono al regime forfettario non sono obbligati ad operare ritenute alla fonte, comprese le addizionali regionali e comunali, sui compensi corrisposti. Tuttavia, permane per tali soggetti l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto a cui sono stati erogati compensi, anche in assenza di ritenuta al momento del pagamento.

Qualora un contribuente in regime forfettario abbia erroneamente subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste dall’articolo 38 del DPR 602/1973, ovvero, in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

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